Sarzana, che Botta!

« Il diritto alla città non è soltanto un diritto all’accesso di quanto già esiste, ma il diritto di cambiarlo. Noi dobbiamo essere certi di poter vivere con le nostre creazioni. Ma il diritto di ri-fare sé stessi attraverso la creazione di tipi qualitativamente differenti di socialità urbana è uno dei più preziosi diritti umani »

Harvey(2003)


Incarico a Botta: legittimo? Per l’Autority no

mario botta7SULL’INCARICO all’Arch. MARIO BOTTA

Si osserva

Le deliberazioni della Amministrazione riguardante la predisposizione di S.U.A. di “iniziativa pubblica” intesa alla variante del precedente S.U.A. di Via B. Partigiane U. Muccini (area progetto n. 3), variante definita ed interpretabile alla stregua di variante “contestuale” al Piano Regolatore Generale, e conseguentemente le delibere di adozione, nonostante la qualificazione, appunto, della “paternità” formale in capo agli uffici comunali (e quindi ad un incarico “interno”), presentano, con riferimento alla progettazione delle soluzioni urbanistiche del territorio dalla variante riguardato, una evidente contraddizione in termini con la pretesa progettazione assegnata all’ufficio.

Ne sono evidente testimonianza locuzioni come ad esempio le seguenti:

>> “al fine di ottenere la migliore qualità possibile della progettazione, l’ufficio tecnico dovrà essere supportato dalla alta consulenza da affidare all’arch. Mario Botta, estensore delle prime bozze di proposta progettuale presentate dai soggetti attuatori”

> >”tali bozze appaiono idonee ad affrontare le problematiche riassunte nei punti……del presente provvedimento” ;

>>”necessità che gli uffici predispongano gli atti pianificatori,… …. attivando l’alta consulenza dell’arch. Botta”;

>”incarico al dirigente alla predisposizione degli atti necessari per il perfezionamento dell’incarico al professionista indicato (appunto l’arch. Botta) idoneo a redigere uno schema progettuale complessivo sulle aree di proprietà pubblica e privata interessate dalla variante, nonché fornire soluzioni (studio di fattibilità ?) anche relativamente a parti del territorio tuttora non ricomprese nel perimetro del piano, ma che verranno inserite, a seguito di specifica variante dello stesso (???) nel quadro del complessivo ridisegno della struttura urbana periferica”.

Non solo: le “carte” del progetto di piano recano chiaramente la paternità effettiva dell’arch. Botta.

incarico

Dunque, sostanzialmente – e non soltanto formalmente – l’ideatore dell’elaborato pianificatorio appare, in maniera solare, sotto qualsiasi aspetto, proprio I’arch.Botta, assumendo gli uffici comunali mero ruolo “esecutivo”.

Indipendentemente dalla fama del professionista, l’incarico appare peraltro viziato da illegittimità – a nostro avviso non sanabile – sotto un duplice aspetto.

In primo luogo

Recentemente, l’A.V.C.P. (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici lavori, servizi e forniture), con deliberazione 25 ottobre 2007, n. 296, occupandosi ex professo di questione assolutamente analoga a quella in esame, ha ritenuto che “l’affidamento degli incarichi in materia urbanistica sia assoggettato alla disciplina del D.Lgsl. N.163/2006 e s.m. (c.d. decreto Bersani), rientrando a pieno titolo nella categoria degli appalti di servizio di cui all’allegato II A della norma anzidetta, con la conseguenza che l’amministrazione deve assegnare l’incarico tramite confronto concorrenziale, invece che mediante mero affidamento fiduciario“.

Del resto, in punto, la normativa citata recepisce le direttive europee in materia.

Invero, sempre ad avviso dell’Autorità A.V.C.P., e sempreché l’amministrazione abbia assunto preventivamente il provvedimento di cui all’art. l25, comma 10, del Codice dei contratti pubblici (per prestazioni di importo compreso fra 20.000,00 euro e la soglia comunitaria), “l’affidamento deve essere comunque preceduto da una consultazione di almeno cinque operatori, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, richiamati dall’art.l25, comma 11″ . Con la conseguenza che è illegittimo l’affidamento diretto senza alcun confronto concorrenziale.

Possibile dunque per i servizi “in economia” inferiori a 20.000.00 euro.

Nella specie, il compenso dell’arch. Botta – per la quota a carico dell’amministrazione – è previsto in ragione di € 50.000,00 oltre iva, e quindi

in ragione di importo chiaramente superiore alla soglia suddetta.

Ne consegue che l’omissione del procedimento concorsuale rende l’affidamento intuitus personae censurabile. Né potrebbe obiettarsi, per la verità surrettiziamente , dati i presupposti che il compenso riguardi “cumulativamente” la c.d. “alta consulenza” e lo “studio di fattibilità”, dal momento che sempre di incarichi professionali (prestazione di servizi) di tratta.

In secondo luogo

Appare evidente che la designazione dell’arch. Botta appaia frutto di chiara iniziativa dei c.d. “soggetti attuatori” ai quali farebbe riferimento l’intero progetto di piano.

E’ immediatamente percepibile la confusione dei ruoli, oggettivamente inammissibile, che emerge dalla duplice posizione del professionista.

Infatti, che l’arch. Botta sia autore di proposta progettuale presentata dai soggetti attuatori lo si afferma (per la verità con ben scarsa attenzione alla terminologia ed alle conseguenze di natura giuridica) nelle deliberazioni prodromiche alla adozione del piano.

E’ indubitabile che per “soggetti attuatori” debbano intendersi, inevitabilmente, anche, i proprietari delle aree private interessate dal piano.

Ciò contraddice drasticamente la qualificazione “formale” della variante di piano come qualificazione di “iniziativa pubblica”.

Infatti, il soggetto attuatore di un piano di iniziativa pubblica altri non può essere se non lo stesso ente pubblico (ente che, nella specie, è proprietario, nello stesso perimetro delle superfici di piano, di area di notevole estensione e di strategica qualificazione).

Soltanto un piano di iniziativa privata convenzionata può infatti conferire, legittimamente – ove ritualmente approvato – appunto ai privati – il ruolo e la definizione di “soggetti attuatori”, sulla base di soluzioni progettuali offerte da professionisti, dagli stessi incaricati.

Dunque, è possibile e logico concludere rilevando come inevitabilmente l’indirizzo “pubblico” del piano appaia nella specie largamente smentito da una soluzione progettuale dettata da soggetti diversi dall’ente pubblico così come è del tutto evidente.

Rodolfo Furter

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Data
sabato, 19 settembre 2009

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